I rimborsi spese che le associazioni erogano ai collaboratori volontari sono ammessi, e quindi esclusi da tassazione, solo se documentati e riferiti a oneri effettivamente inerenti alle attività associative (che devono coincidere con quanto indicato nello statuto).
È questo il contenuto essenziale della sentenza n. 23890/2015 del 23 novembre 2015 con cui la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio per cui “i rimborsi spese corrisposti da un’associazione di volontariato ai propri collaboratori volontari sono esclusi da tassazione solo se documentati e inerenti agli scopi propri dell’associazione medesima. In caso contrario, tali compensi/rimborsi devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di IRPEF.”
“Un passo importante verso la trasparenza”, così l’ha definito il presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia Roberto Trucchi, che aggiunge: “Sentenze di questo tipo si accordano perfettamente con il modus operandi del nostro Movimento, che ogni giorno cerchiamo di far crescere secondo principi di correttezza, integrità e trasparenza”.
Il riferimento normativo cui la sentenza della Corte di Cassazione si riferisce è la legge numero 266/1991.
La sentenza, serve infatti a “garantire che i rimborsi spese non mascherino l'erogazione di compensi, ossia, in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro e a tal fine prescrive che i rimborsi a ciascun singolo volontario, per un verso, siano connessi a "spese effettivamente sostenute" - il che risulta intrinsecamente incompatibile con la determinazione dell'entità del rimborso con criteri forfettari - e, per altro verso, rientrino in "limiti preventivamente stabiliti". Quest'ultima prescrizione, nella prospettiva teleologica fin qui delineata, non può che essere letta nel senso che - fermo il limite costituito dalla documentabilità delle spese per le quali viene erogato il rimborso - al singolo volontario non possono erogarsi rimborsi illimitati, ma solo rimborsi contenuti in limiti individuali quantitativi e/o qualitativi (per tipologia di spesa) preventivamente individuati da parte degli organi deliberativi dell'associazione”.
fonte: News dalla Confederazione
Nessun commento:
Posta un commento