mercoledì 3 febbraio 2016

Nuove Co.co.co.: I chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.3 del 1° febbraio, è intervenuto per fornire chiarimenti in merito alle nuove Collaborazioni coordinate e continuative, attraverso  l’emanazione di istruzioni operative al proprio personale ispettivo. Come noto dal 25 giugno 2015 è entrato in vigore il D.Lgs n. 81/2015 (“Jobs act”) che riunisce in un testo organico la disciplina delle diverse tipologie contrattuali.

Particolarmente importanti gli articoli 2 e 54 del suddetto decreto, entrati in vigore dal 1° gennaio 2016, che disciplinano rispettivamente le “Collaborazioni organizzate dal committente” e la procedura di “Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita iva”.

In sintesi, rimandando alla lettura della circolare allegata, l'art.2, co.1, D.Lgs. n.81/15, stabilisce che, ogniqualvolta il collaboratore operi all'interno di un'organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, la prestazione si considera etero-organizzata, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Nella circolare si precisa che per "prestazioni di lavoro esclusivamente personali" si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti e per prestazioni "continuative" si intende il ripetersi delle prestazioni in un determinato arco temporale, al fine di conseguire una reale utilità.

Le conseguenze legate all’applicazione dell’art.2, comma 1 sono che dal 1° gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la "disciplina del rapporto di lavoro subordinato": la generica formulazione utilizzata dal Legislatore lascia intendere l'applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale, normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato. In altri termini il Legislatore, rispetto alle fattispecie indicate dall'art.2, co.1, ha inteso far derivare le medesime conseguenze legate a una riqualificazione del rapporto, semplificando di fatto l'attività del personale ispettivo, che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad accertare la sussistenza di un'etero-organizzazione.

Pertanto, l'applicazione della disposizione comporterà altresì l'irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione), i cui obblighi, del resto, attengono anch'essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Particolarmente interessanti sono la previsione di stabilizzazione delle collaborazioni con la conseguente estinzione degli illeciti connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro e la presenza di particolari agevolazioni contributive legate alla stabilizzazione.



fonte: Misericordie.it







Nessun commento:

Posta un commento