Firmato il decreto relativo all'imposta sostitutiva del 10% sugli aumenti di produttività.
Con la firma del decreto 25 marzo 2016 da parte di Lavoro e Finanze, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la relativa registrazione, cui seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventeranno operative le norme d’attuazione della legge di Stabilità 2016 in materia di “detassazione dei premi di risultato” e di “welfare aziendale”.
Si tratta della disciplina dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Il decreto, inoltre, regolamenta gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e l’erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, ecc.).
Il decreto prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di € 2.000,00 lordi (€ 2.500,00 per le aziende che "coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro") in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a € 50.000,00.
Fra le novità si segnalano quelle relative ai premi di risultato e ai criteri di misurazione, soprattutto in merito alle variazioni rispetto al regime operante fino al 2014. Primariamente nella nozione di premio vanno oggi ricondotte le sole «somme di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione» e non, quindi, il più ampio concetto di retribuzione di produttività, adottato in passato, in cui venivano incluse, ad esempio, anche eventuali quote o maggiorazioni retributive. Conseguentemente, l’imposizione sostitutiva opera solo nei confronti di somme erogate a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dei risultati aziendali, i cui criteri e regole di misurazione devono essere innanzitutto concordati e, conseguentemente, codificati nel contratto collettivo aziendale o territoriale.
Un'altra novità riguarda la particolare attenzione posta all’attività di controllo e monitoraggio. Come per il passato, infatti, è richiesto il deposito, in via telematica, del contratto aziendale o territoriale e dell’autocertificazione con cui se ne attesta la conformità alle previsioni di legge, ma a tale adempimento si aggiunge, oggi la compilazione di una scheda – l’allegato 1 richiamato all’articolo 5 del decreto – con cui vengono riepilogate poche ma essenziali informazioni, necessarie ad un puntuale e immediato monitoraggio del fenomeno.
Le nuove disposizioni sono applicabili alle effettuate nel 2016 ma riferibili a risultati aziendali relativi al 2015, nel rispetto di tutte le condizioni e i limiti posti dalla legge e dal decreto.
Allegato | Dimensione |
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Decreto 31 Marzo 2016 Min.Lavoro.pdf | 1.82 MB |
fonte: Misericordie.it
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