E’ entrata in vigore, dal 14 settembre, la Legge n. 166 del 19 agosto 2016 in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fine di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. La legge definita come la nuova normativa sullo spreco alimentare razionalizza la disciplina sulle cessioni gratuite di beni, ampliando nel contempo le tipologie di prodotti che si possono cedere gratuitamente e disciplinando le regole da seguire, sia se la cessione riguarda generi alimentari, sia se è relativa a medicinali e prodotti di altro tipo.
Nel delineare le questioni di natura amministrativa e fiscale si evidenzia che:
- viene semplificata la procedura amministrativa necessaria per perfezionare il trasferimento dei beni. Infatti per provare la cessione è previsto che il cedente effettui una comunicazione telematica (il relativo software dovrà essere definito entro metà novembre) agli uffici dell’Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza indicando la data, l’ora e il luogo di inizio del trasporto, la destinazione finale dei beni nonché l’ammontare complessivo, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita, dei beni ceduti gratuitamente. La comunicazione dovrà pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000,00 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è comunque esonerati dall’obbligo della preventiva comunicazione.
Attenzione: nelle more della rivisitazione del regolamento che disciplina gli obblighi necessari per vincere la presunzione di cessione a titolo oneroso di queste operazioni e fino a quando non verrà emanato il relativo software, si deve aggiungere la segnalazione preventiva (almeno 5 giorni prima della consegna) per ogni cessione gratuita disciplinata dal D.P.R. 441/1997 nel testo oggi in vigore.
- I destinatari della normativa sono ampliati includendo, oltre alle Onlus, anche “agli enti pubblici … e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione de principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità”.
- Dal punto di vista degli aspetti documentali viene introdotto l’obbligo di predisporre per ogni cessione un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contente l’indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti. Sono inoltre modificati gli adempimenti a carico di chi riceve la donazione che, invece di rilasciare una dichiarazione per ogni consegna ricevuta dovrà effettuare una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell’impresa cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, in cui si attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali, ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
Una ulteriore novità contenuta nella nuova legge riguarda infine la possibilità, per i comuni, di applicare una riduzione della TARI per le attività commerciali, industriali o professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale.
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Legge 2016 n.166 Spreco Alimentare.pdf | 262.07 KB |
fonte: Misericordie.it
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