Con la pubblicazione della circolare n.5/E del 31 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle novità introdotte dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016 che ha semplificato e razionalizzato le procedure per l’ammissione al beneficio del 5 per mille.
Le principali novità, che si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016, riguardano:
- La stabilizzazione del contributo che diventa certo e non più soggetto a proroghe o rinnovi;
- L’eliminazione, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, dell’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione agli elenchi e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- L’istituzione di un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.
E’ assolutamente importante porre attenzione ai seguenti punti:
- Entro il 20 maggio (22 maggio per il 2017) possono essere fatti valere, preso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, eventuali errori rilevati o variazioni intervenute;
- Nel caso in cui sia variato rispetto all’esercizio precedente il rappresentante legale, il nuovo rappresentante legale deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti di ammissione al beneficio, con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo;
- Non sono state introdotte modifiche alla procedura di iscrizione per gli enti che richiedono per la prima volta l’accesso al contributo per i quali continua ad effettuarsi con le modalità e i termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010;
- In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso al beneficio, il rappresentante legale dell’ente è tenuto a trasmettere all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione, con le stesse modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva. L’amministrazione competente procederà al recupero coattivo di quanto indebitamente percepito e non riversato all’erario rivalutato e maggiorato di interessi al tasso legale;
Gli uffici restano a disposizione per i chiarimenti del caso via mail alla casella m.dibella@misericordie.org o al cell. 3492401088.
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Cicolare Agenzia Entrate n.5E del 20170331.pdf | 250.66 KB |
fonte: Misericordie.it
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